Sostenibilità significa anche semplici regole per la gestione degli imballi
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 219, comma 5 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente classificati e identificabili per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclo, provvediamo a specificare nel documento qui allegato, la natura dei materiali da noi utilizzati per il confezionamento di prodotti e accessori del nostro catalogo. Le marcature utilizzate per i materiali sono quelle indicate nella Decisione della Commissione 97/129/CE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (97/ 129/CE) e, dove applicabili, alle opportune norme UNI/ISO, come la UNI EN ISO 14021:2016. Per la gestione dei rifiuti, si raccomanda di fare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e alla classificazione del prodotto conformemente al regolamento (CE) n.1272/2008.